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Thailandia - Koh Samui barche tipiche e mare cristallino

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News

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Informazioni Normative

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Informativa Diritto all’Oblio Oncologico

Europ Assistance Italia S.p.a. applica quanto previsto dalla Legge n. 193/2023 e dal Provvedimento IVASS n. 169/2026 in materia di diritto all’oblio oncologico. Tale diritto consente alle persone guarite da una patologia oncologica di non dover dichiarare la precedente malattia in occasione della stipula o del rinnovo di polizze assicurative. Il diritto si applica quando sono trascorsi: • 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza recidive; • 5 anni se la diagnosi è avvenuta prima dei 21 anni • ulteriori termini specificatamente previsti da alcune patologie indicati nella tabella presente al seguente link: https://www.europassistance.it/contenuti-utili/oblio-oncologico In tali casi, Europ Assistance Italia S.p.a.: • non richiede né utilizza informazioni sulle pregresse patologie oncologiche; • non considera eventuali informazioni già fornite in passato ai fini della valutazione del rischio.

Oblio oncologico

__Allegato 1: Tabella delle patologie riduzione dei termini per l’esercizio del diritto all’oblio oncologico__ Si riporta di seguito l’elenco delle patologie per le quali è previsto un termine ridotto per il maturarsi del diritto all’oblio oncologico rispetto al limite dei 10 anni (o 5 anni se diagnosi precedente al compimento del 21° anno di età) dalla fine del trattamento o dall’ultimo intervento chirurgico. ![immagine tabella oblio oncologico](//images.ctfassets.net/5nwga2ey7ftv/6K6GbMv0UXAZmfuoshlZeB/50541535ffd20674fba85816d0c29b9a/tabella_oblio_oncologico.png) Si rimanda per completezza al seguente link della Gazzetta Ufficiale: [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/04/24/24A02057/SG](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/04/24/24A02057/SG)

Immagine HOMEPAGE / perchè scegliere Europ Assistance/ l'innovazione

Arbitro Assicurativo

Gentile Assicurato, La informiamo che, a decorrere dal 15 gennaio 2026, è operativo l’Arbitro Assicurativo (AAS), un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra assicurati e imprese o intermediari assicurativi. L’Arbitro Assicurativo rappresenta uno strumento di tutela semplice rapido ed economico. __COS’È L’ARBITRO ASSICURATIVO__ L’AAS è un organismo indipendente e imparziale che decide i ricorsi presentati dagli assicurati attraverso una procedura interamente digitale. La decisione viene assunta da un Collegio composto da cinque membri. Le decisioni dell’Arbitro non sono giuridicamente vincolanti, ma la loro inosservanza comporta specifici obblighi di pubblicità a carico delle imprese e degli intermediari. __QUANDO E COME PUÒ ESSERE ATTIVATO__ Si può ricorrere all’Arbitro Assicurativo solo dopo aver presentato un reclamo alla Compagnia o all’Intermediario e aver ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, oppure se non si riceve risposta entro 45 giorni dalla presentazione del reclamo. __DOVE TROVARE LE INFORMAZIONI E PRESENTARE IL RICORSO__ Le informazioni complete sul funzionamento della procedura, sui requisiti per presentare ricorso e sulle fasi del procedimento sono disponibili sul sito ufficiale dell’Arbitro Assicurativo: [https://www.arbitroassicurativo.org](https://www.arbitroassicurativo.org)